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Regolamento

L’associazione dilettantistica “Ciclistica Sansepolcro” si propone di svolgere attività cicloturistica nelle forme e nei modi sottoindicati, premettendo che il    primo scopo è quello di realizzare armonia e cordialità sia fra i Soci che verso gli appartenenti ad altre Società.  
Art. 1 L’Assemblea dei Soci elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo il cui compito è quello di gestire le attività della Società. Il numero dei suoi componenti sarà stabilito dall’Assemblea secondo necessità.
Art. 2 L’attività cicloturistica si realizza con la partecipazione a raduni, gite e attività sociali, fissati in un calendario che sarà comunicato ai Soci prima dell’inizio dell’attività.
Art. 3 Il Consiglio, per ragioni di opportunità o necessità, potrà apportare variazioni al calendario dandone comunicazione ai Soci con avviso esposto in bacheca.
Art. 4 In occasione di manifestazioni organizzate dalla Società i Soci debbono ritenersi a disposizione della Società.
Art. 5 Nel corso delle manifestazioni cui partecipa la Società i Soci sono tenuti ad indossare la maglia con i colori sociali.
Art. 6 E’ fatto obbligo ai Soci di rispettare in modo rigoroso il codice della strada, ciò al fine di evitare incidenti e con l’intento di conferire l’immagine di una Società corretta.
Art. 7 Al verificarsi di cadute, incidenti meccanici, ecc…, tutti i Soci dovranno fermarsi, salvo che tale comportamento sia sconsigliato da ragioni di traffico; in tal caso una parte potrà proseguire, ma ad una andatura tale da favorire il ricongiungimento del gruppo nel più breve tempo possibile.
Art. 8 La partecipazione ai raduni e alle gite sociali in calendario sarà ritenuta valida ai fini dell’aggiudicazione del punteggio qualora gli iscritti siano almeno un numero di cinque (per i raduni) e dieci (per le gite sociali).
Art. 9 I Soci che desiderano partecipare a manifestazioni , devono dare comunicazione almeno due settimane prima della chiusura delle iscrizioni all’Associazione.
Art. 10 I Soci non possono partecipare a manifestazioni non previste dall’idoneità concessa dal proprio tesserino. In questo caso la Società si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 11 Per la copertura assicurativa il regolamento UISP obbliga l’uso del casco.